Con nota ns. prot. n. 65503/2020, sono pervenuti a questo ufficio i moduli per la raccolta delle firme dei cittadini del nostro Comune che intendano sottoscrivere la seguente proposta di legge di iniziativa popolare (G.U. n.260 del 20.10.2020):
“NORME CONTRO LA PROPAGANDA E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI INNEGGIANTI A FASCISMO E NAZISMO E LA VENDITA E PRODUZIONE DI OGGETTI CON SIMBOLI FASCISTI E NAZISTI.”
I cittadini che intendono esercitare il diritto di sottoscrivere i moduli di cui sopra, potranno presentarsi, muniti di documento d’identità in corso di validità, presso l’Ufficio Elettorale (piano terra – Villa Corsini Sarsina), solo previo appuntamento telefonico ed in modalità contingentata a causa dell’Emergenza Covid 19 (0698499311 - 0698499345).
Si precisa che il termine ultimo per la raccolta delle firme è il 30.03.2021.
Ai fini degli adempimenti relativi alla privacy in esecuzione alla normativa del Regolamento Europeo DGPR 2016/679, si informa che i dati dei firmatari saranno trattati ai soli fini della raccolta firme, quale adempimento istituzionale dell’Ente.
Anzio, 25.11.2020
Di seguito il testo del progetto di legge:
Progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:
Art. 1.
1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 293 è aggiunto il seguente:
«Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici.
La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il fatto è commesso con modalità ed atti espressivi dell’odio etnico o razziale.
All’articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole:
«sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».
Art. 2
1. Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” all'art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
"1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l’esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all’art. 2 comma 1, è aumentata del doppio.