ORDINA dalle ore 16,00 fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2023 e per le 24 ore del 01 gennaio 2024
al di fuori degli spettacoli di professionisti autorizzati di cui all'articolo 4 del D.Lgs., 29 luglio 2015, n. 123, nei luoghi pubblici o anche in luoghi privati se in tale ultima ipotesi vi siano ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici e su luoghi privati di proprietà di terzi:
1. il divieto assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita ed in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, ascrivibili alle categorie F2 e F3, di cui all'articolo 3 del D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 e comunque dei cosiddetti "fuochi di libera vendita" o "declassificati" che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg. 150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria Fl, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose;
2. il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'articolo 57 TULPS;
3. il divieto di impiego di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.
DISPONE
che la presente Ordinanza: