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AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI - UFFICI ANAGRAFE DEL COMUNE DI ANZIO

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gio 11 lug, 2024

COME DA AVVISO I REQUISITI PER L'AMMISSIONE SONO I SEGUENTI:

1- essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno presso un’altra Amministrazione Comunale appartenente al comparto Funzioni Locali di cui al CCNL 16/11/2022, con inquadramento nell'Area degli Istruttori e con profilo di Istruttore Amministrativo. Possono partecipare anche coloro che sono in servizio a tempo parziale, ma devono dichiarare all’atto della presentazione della domanda la loro disponibilità alla trasformazione del rapporto di lavoro con orario a tempo pieno;

2- il possesso della patente di guida non inferiore alla categoria B.

Tale specifico requisito è richiesto a pena di inammissibilità alla presente procedura, stante la necessità di effettuare compiti di Ufficiale di Anagrafe eventualmente attribuiti e a tal fine di potersi spostare agevolmente sul territorio comunale;

3- non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato; non aver procedimenti penali e procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 14/11/2002, n. 313.

In caso contrario, è necessario indicare le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

Si precisa che ai sensi della Legge 475/1999, la sentenza prevista dall’art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna.

4- Non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso di mobilità, superiori al rimprovero verbale (censura);

5- non avere contenziosi in corso in materia di inquadramento professionale la pubblica amministrazione;

6- essere in possesso dell’idoneità fisica, per quanto di propria conoscenza, all’espletamento delle mansioni previste dal profilo;

7- non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

8- avere il godimento dei diritti civili e politici;

9- permanenza in ogni caso dei requisiti generali per l’accesso all’impiego; 10-essere in possesso, entro la data di scadenza del presente avviso, del Nulla Osta alla mobilità da parte dell’Amministrazione di appartenenza, ove ricorrano i casi previsti dall’art. 30 del D.Lgs.n.165/2001, che si riportano di seguito: 

- ricoprire una posizione dichiarata motivatamente infungibile dall'Amministrazione di appartenenza;

- essere assunti a tempo indeterminato, presso l’Amministrazione di appartenenza, da meno di tre anni;

- essere assunti a tempo indeterminato da meno di cinque anni, nel caso di prima assegnazione di personale dipendente di enti locali;

- qualora la mobilità determini una carenza di organico nell'Amministrazione di appartenenza superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella della/del richiedente. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale è stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale è fissata al 10 per cento. La percentuale è da considerare all’esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell’Ente.

Negli altri casi, attestazione dell’Ente di provenienza, che, con riferimento alla mobilità di cui al presente Avviso ed in relazione alla domanda del proprio dipendente, non ricorrono le predette condizioni di cui all’art.30 co.1 D.Lgs.n.165/2001.

I prescritti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di mobilità e alla data di stipulazione del contratto individuale di lavoro con il Comune di Anzio.

L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione comporta, in qualunque momento, l'esclusione dalla procedura selettiva o la decadenza dall'assunzione.

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