Con riferimento alle notizie apparse sulla stampa è di obbligo precisare quanto segue:
- il provvedimento del Tar del Lazio è una sospensiva di natura tecnica e non preclude a qualsivoglia fondatezza delle sommarie deduzioni della cooperativa ricorrente che a norma di legge non ha titolo per l’occupazione delle aree;
- il provvedimento impugnato è una nota dell’Ufficio Demanio del Comune di Anzio che definisce per l’aspetto amministrativo i rapporti con l’ex concessionario in considerazione del fatto che è stato formalmente notiziato, nell’ambito dei rapporti di delegazione amministrativa con la Regione Lazio, della avvenuta caducazione delle concessioni in gestione all’Ente Comune di Anzio a termini del Codice della Navigazione.
La Capo d’Anzio pertanto, quale soggetto attuatore dell’opera pubblica e concessionario demaniale procederà secondo legge e secondo quando previsto dalla Concessione e dall’Accordo di Programma.
Anzio, 6 febbraio 2015
Il Presidente
Luigi D’Arpino