Nell’ultima seduta del consiglio Comunale è stato approvato con delibera n. 24 del 03/06/2016 il regolamento contenente misure urgenti per il recupero dei tributi che si pone come finalità quello di inserire nell’attuale quadro regolamentare del Comune di Anzio strumenti innovativi ed idonei per facilitare le riscossioni delle entrate. Il regolamento composto di 16 articoli si divide tra misure mirate alla riduzione delle morosità attraverso operazioni di compensazione e sospensione del rilascio di procedimenti e quelle destinate ad anticipare e facilitare la riscossione (in particolare le nuove disposizioni riguardanti la dilazione di pagamento e del ravvedimento operoso). In dettaglio:
- È stato introdotto l’istituto della compensazione tra creditori e debitori, con la finalità di facilitare i flussi finanziari grazie alla coincidenza tra contribuente e fornitore;
- Sono state inserite una serie di norme atte a prevedere come requisito per la corretta conclusione dei procedimenti amministrativi di qualunque natura, la regolarità contributiva dei tributi locali;
- Si è provveduto a regolamentare opportunamente la possibilità di dilazione in modo da consentire ai contribuenti morosi di regolarizzarsi previo piano di rientro.
- Si è approvata l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso oltre l’anno
- Sono stati disciplinati gli istituti dell’interpello e della mediazione introdotto dai recenti provvedimenti legislativi in materia di riscossione.
Le dilazioni
L’art. 4 del regolamento introduce i criteri di dilazione delle somme dovute a titolo di tributi locali, prevedendo per fasce di importo il numero massimo delle rate e l’importo della rata minima:
Importo debito Numero rate max Importo minimo rata
Fino a 2.500,00 euro 12 €. 100,00
Da 2.501,00 a 5.000,00 24 €. 100,00
Da 5.001,00 a 25.000,00 36 €. 200,00
Da 25.001,00 a 50.000,00 48 €. 650,00
Oltre 50.000,00 60 €. 1.000,00
Possono fruire delle nuove regole di dilazione chi ha somme pregresse già in fase accertativa non ancora versate, anche se già dilazionate.
Il ravvedimento operoso
L’art. 12 introduce una forma di ravvedimento da parte del contribuente oltre l’anno. Per cui ora il contribuente può ravvedersi, comunque prima dell’accertamento da parte del comune nei seguenti termini:
Ritardo nel versamento Sanzione
Dal 1° al 15° giorno 0.1% per ogni giorno di ritardo
Dal 15° al 30° giorno 1,5%
Dal 31° al 90° giorno 1,67%
Entro un anno ovvero entro il termine di dichiarazione 3,75%
Entro due anni 4,29%
Dopo i due e comunque prima dell’accertamento del Comune 5%
Restano comunque dovuti gli interessi al tasso legale decorrenti dal termine di pagamento alla data di effettiva pagamento.
Anzio, 23 giugno 2016