L'accesso agli atti è il diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti o atti amministrativi. Il diritto di accesso e di informazione è lo strumento privilegiato per assicurare trasparenza all'azione amministrativa.
Oggetto dell'accesso sono le informazioni, gli atti, i documenti formati dalla Pubblica Amministrazione o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa in qualunque forma essi siano realizzati.
E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa". (art. 22 comma 2 L. 241/90).
Le modalità di accesso ad atti e documenti dipendono dalla riservatezza del contenuto e dalla presenza di altre persone interessate.
Accesso informale (richiesta verbale)
Se la tipologia del documento richiesto esclude la presenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale, ossia dietro semplice richiesta verbale all'ufficio che ha formato o possiede stabilmente il documento.
La valutazione sull'ammissione dell'accesso in via informale spetta al responsabile dell'ufficio.
Accesso formale (richiesta scritta)
Qualora fosse necessario compiere una valutazione più approfondita:
- sull'interesse manifestato dal richiedente di accedere agli atti
- sull'eventuale presenza di controinteressati all'esercizio del diritto di accesso
Sono sottratti all'accesso i documenti che rientrano in una delle categorie previste ai sensi dell'art. 24 della legge n.241 del 1990.