È disciplinata dall’articolo 23 del D.P.R. 380/2001 e si applica agli interventi che, pur richiedendo un titolo abilitativo di rilievo, possono essere eseguiti mediante segnalazione certificata in luogo del permesso, nel rispetto delle normative urbanistiche vigenti.
La S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire è utilizzabile per gli interventi edilizi di ristrutturazione e trasformazione urbanistica per i quali, in base alla normativa, sarebbe richiesto il permesso di costruire, ma che il legislatore consente di realizzare mediante segnalazione certificata.
In particolare, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del D.P.R. 380/2001, la S.C.I.A. alternativa può essere presentata per:
- interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modifiche della volumetria complessiva o dei prospetti, nei limiti consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti;
- interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica in attuazione di piani attuativi già approvati;
- interventi in aree non soggette a particolari vincoli paesaggistici o ambientali, ove non sia richiesto un titolo espresso.
L’interessato può dare inizio ai lavori decorsi 30 giorni dalla presentazione della segnalazione, previa acquisizione di tutti i pareri e nulla osta prescritti.